Descrizione
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Prefettura. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Requisiti
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari sia di Corte d'assise che di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
- residenza nel Comune di Tivoli
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolari:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Documentazione da presentare
Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione presente nella sezione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è scaricabile dalla sezione "Modulistica" in fondo alla pagina, è inoltre in distribuzione presso l'ufficio elettorale del Comune.
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, ecc.)
Aggiornamento elenchi
1) Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio; 2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali; 3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi; 4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise; 5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza; 6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto; 7) entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise; 8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia