Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile. In tale caso, la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
Viene seguita la normativa degli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Indicazioni per cittadini stranieri
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all’ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti, in base alle leggi di cui è sottoposto, il nulla osta all’unione civile.
Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello stato di cui è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000. (art.32 ter comma 2 della L 218/1995 cosi come modificato dal decreto legislativo n.7/2017)