Descrizione
Il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha firmato l'Ordinanza riguardante la “Prevenzione Incendi - Tutela Ambientale - Obbligo Diserbo e Pulizia Fondi Incolti”, in vigore dal 1 giugno 2024 al 31 maggio 2025.
L'ordinanza anti-incendi, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Tivoli, si rivolge a privati cittadini ed enti pubblici, a vario titolo proprietari o conduttori di terreni, aree, strutture che, in ogni caso, devono essere manutenuti, gestiti e curati, con lo scopo di mantenere non solo il decoro pubblico e una adeguata fruibilità della viabilità urbana, ma anche e soprattutto per prevenire eventuali incendi.
In particolare, l’ordinanza stabilisce per il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre, classificato a livello normativo come “di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo”, anche precisi divieti in tutte le aree a rischio d’incendio di vegetazione o d’incendio boschivo, o in aree immediatamente adiacenti.
L’ordinanza dispone inoltre che la bruciatura degli arbusti sia consentiva esclusivamente al di fuori del centro abitato, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati e dietro nulla-osta del Comune, solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre). Le operazioni di bruciatura, preventivamente autorizzate, potranno essere effettuate nei seguenti orari: dal 1 ottobre al 31 marzo, dalle ore 5 alle ore 8 (orario fine combustione) e dalle ore 17 alle ore 20 (orario fine combustione); dal 1 aprile al 14 giugno, dalle ore 5 alle ore 8 (orario fine combustione) e dalle ore 19 alle ore 22.
Per i trasgressori sono previste pesanti sanzioni da parte degli organi di polizia che, nel periodo estivo a maggior rischio incendi, intensificheranno i controlli sul territorio.
L'ordinanza anti-incendi, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Tivoli, si rivolge a privati cittadini ed enti pubblici, a vario titolo proprietari o conduttori di terreni, aree, strutture che, in ogni caso, devono essere manutenuti, gestiti e curati, con lo scopo di mantenere non solo il decoro pubblico e una adeguata fruibilità della viabilità urbana, ma anche e soprattutto per prevenire eventuali incendi.
In particolare, l’ordinanza stabilisce per il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre, classificato a livello normativo come “di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo”, anche precisi divieti in tutte le aree a rischio d’incendio di vegetazione o d’incendio boschivo, o in aree immediatamente adiacenti.
L’ordinanza dispone inoltre che la bruciatura degli arbusti sia consentiva esclusivamente al di fuori del centro abitato, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati e dietro nulla-osta del Comune, solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre). Le operazioni di bruciatura, preventivamente autorizzate, potranno essere effettuate nei seguenti orari: dal 1 ottobre al 31 marzo, dalle ore 5 alle ore 8 (orario fine combustione) e dalle ore 17 alle ore 20 (orario fine combustione); dal 1 aprile al 14 giugno, dalle ore 5 alle ore 8 (orario fine combustione) e dalle ore 19 alle ore 22.
Per i trasgressori sono previste pesanti sanzioni da parte degli organi di polizia che, nel periodo estivo a maggior rischio incendi, intensificheranno i controlli sul territorio.