Possono presentare domanda:
- I residenti, anche se stranieri e/o extracomunitari;
- I domiciliati per motivi di studio o lavoro debitamente comprovati.
I richiedenti debbono essere titolari di un contratto di locazione registrato e non godere di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Non sono ammissibili istanze riferite a richieste di rimborso per il pagamento di canoni di locazione per alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il limite Isee ordinario per l’ammissibilità al beneficio è di € 14.000,00 e l’incidenza del canone corrisposto sul valore Isee deve essere superiore al 24%.
Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del cd. Assegno di inclusione (ADI).