Voto domiciliare

Dettagli dell'informazione generica

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare.

Descrizione

Tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione l’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, corredata da un certificato che preveda una prognosi di almeno 60 giorni, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale. Il modulo è scaricabile nella sezione Modulistia alla fine della pagina.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il Sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi stessi.

Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del Comune d'iscrizione, oltre alle verifiche di regolarità e completezza della documentazione, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei Comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata nella dichiarazione dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio e del segretario.

All’operazione di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

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