Denuncia di morte e autorizzazione al seppellimento

Dettagli dell'informazione generica

La denuncia di morte - obbligatoria per legge - deve essere fatta entro 24 ore dall'evento presso l'ufficio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

Descrizione

Può essere presentata:

  • da uno dei congiunti o da persona convivente o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del/la defunto/a;
  • dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

Per la denucia devono essere presentati i seguenti documenti:

  • Scheda Istat compilata dal medico, in duplice originale;
  • Modulo di accertamento di morte rilasciato dal medico competente.

Ricevuta la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile provvede alla stesura dell'atto di decesso nonché a rilasciare, non prima delle 24 ore dopo la morte, l'autorizzazione al seppellimento che viene consegnata alle Imprese di pompe funebri. Dopodiché invia comunicazione dell'avvenuto decesso al Settore Anagrafe e, se il defunto aveva un'età superiore ai sedici anni, al Casellario Giudiziale presso il Tribunale ed alla Procura della Repubblica affinché annoti, in calce all'atto di nascita, la morte. Se il deceduto era residente in altro Comune l'Ufficio spedisce una richiesta urgente per la verifica dei dati anagrafici.
Dopo il rilascio dell'autorizzazione al seppellimento provvede altresì a dare comunicazione del decesso al Settore Stato Civile del Comune di residenza del defunto e ad inviare copia autentica dell'atto di morte, per la relativa trascrizione sui registri di Stato Civile. In caso di minori superstiti (morte di entrambi i genitori) all'Ufficio compete informare, entro 10 gg., con comunicazione scritta,  il Giudice Tutelare del Tribunale.

Successivamente viene rilasciata l'autorizzazione al seppellimento:

  • in caso di morte naturale, direttamente dal Comune;
  • in caso di morte accidentale o violenta, dal Comune previo nullaosta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria;
  • in caso di morte per malattia infettiva, dal Comune a cui compete informare l'Ufficio di Igiene dell'A.S.L. mediante scheda riportante le generalità del defunto e la causa di morte; della causa della morte viene informata anche l'impresa incaricata del servizio funebre in quanto dovrà adottare per il seppellimento tutti gli accorgimenti fissati dalla legge.

E' possibile visionare il D.P.R. n.396/2000 alla seguente pagina della Gazzetta Ufficiale.

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