Contributo per pazienti affetti da SLA

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La L.R. 13/2018, all’art. 4 comma 12, prevede la realizzazione di interventi a carattere socio assistenziale in favore delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Descrizione

La disciplina regionale attuativa (DGR 304/2019) prevede che LE RISORSE A TAL FINE DESTINATE, siano utilizzate, nel caso di utenti che ancora non fruiscono di alcun servizio socio assistenziale, per attivare l’assistenza in ambito domiciliare e, nel caso di utenti già beneficiari ai sensi della L.R. 11/2016, per implementare gli stessi.

La suindicata deliberazione fissa in euro 300,00 il valore massimo del contributo assistenziale in favore dell’utente affetto da SLA in condizione di disabilità gravissima. L’importo è determinato in base alla valutazione della complessità del bisogno assistenziale e della correlata gravosità dell’onere assistenziale per l’intero ambito familiare.

Il contributo regionale può avere, quindi, carattere integrativo rispetto ad altri servizi territoriali e misure di sostegno socio assistenziali già attivi ed è complementare ed integrativo rispetto alle prestazioni di assistenza sanitaria.

Nel caso di utenti già beneficiari dell’assegno di cura o del contributo di cura, il contributo di cui trattasi incrementerà l’importo degli stessi fino a concorrenza del tetto massimo previsto, per ciascuno, dalla disciplina regionale per 12 mensilità, COME SUCCESSIVAMENTE SPECIFICATO. L‟implementazione oggetto di finalizzazione non è cumulabile con l‟incremento dell’assegno di cura e/o del contributo di cura, eventualmente riconosciuto agli utenti affetti da SLA.

 

- Nel caso di beneficiari afferenti agli “interventi in favore di utenti affetti da disabilità gravissima, l’importo dovrà essere impiegato dai distretti socio sanitari, per:

a) implementare, per un importo ulteriore massimo di euro 300,00, la spesa già sostenuta dal distretto socio sanitario per l‟erogazione del servizio diretto di assistenza domiciliare, E comunque, fino a concorrenza del contributo regionale massimo previsto ad utente;

b) implementare, per un importo ulteriore massimo di euro 300,00, l’entità dell’assegno di cura riconosciuto per l’acquisizione di prestazioni assistenziali, mediante regolare contratto di lavoro, rese da un operatore in possesso dei requisiti professionali indicati dalla D.G.R. 223/2016 (l‟implementazione è comunque possibile fino a concorrenza dell’importo massimo di contributo regionale PREVISTO ad utente);

c) implementare, per un importo ulteriore massimo di euro 300,00, l’entità del contributo di cura riconosciuto all’utente, in caso di assistenza prestata dal familiare caregiver e, comunque, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto.

 

- L’importo può essere altresì impiegato, per quanto attiene gli utenti affetti da SLA con compromissioni funzionali tali da rientrare nella condizione generale di non autosufficienza, ai sensi della L.R. 20/2006, per:

a) implementare la spesa già sostenuta dal distretto socio sanitario per l‟erogazione del servizio diretto di assistenza domiciliare;

b) implementare l’entità dell’assegno di cura riconosciuto all’utente;

c) erogare un contributo di cura mensile di massimo euro 300,00 all’utente, in caso di

assistenza prestata dal familiare caregiver.

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