Descrizione
In questa sezione i moduli e le procedure per avviare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli alloggi dei piani di zona di edilizia agevolata n. 1 “Polveriera”, n. 2 “Bagni di Tivoli” (Tivoli Terme), n. 3 “Villa Adriana” e n. 4 “Ripoli”, e quelli relativi alle procedure di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione (affrancazione).
Si tratta degli appartamenti realizzati tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta nel territorio tiburtino per i quali, in molti casi, i cittadini potranno ora trasformare il diritto di superficie, di durata 99 anni, in diritto di proprietà, diventandone proprietari a titolo pieno e definitivo. Tale diritto verrà acquisito dopo aver pagato una somma che consentirà a coloro che all’epoca erano soci delle cooperative che hanno edificato, di esserne finalmente proprietari assoluti e poterne, così, disporre a tutti gli effetti. In seguito all’entrata in vigore della legge 108 del 29 luglio 2021, gli uffici comunali hanno dovuto modificare le modalità di calcolo dei corrispettivi per la trasformazione dei diritti di superficie in piena proprietà e per la affrancazione dei vincoli convenzionali, inserendo limiti massimi dei prezzi da corrispondere per ottenerla; attività ora concluse con la disponibilità, per i cittadini interessati, di procedere alla richiesta.
In sintesi, la legge approvata a luglio introduce alcune novità che facilitano e rendono assolutamente meno oneroso tutto il procedimento per i cittadini, in quanto cambia il metodo con il quale viene determinato il costo delle unità immobiliari da trasformare e da affrancare, introducendo, per gli appartamenti inferiori a 125 metri quadrati comprese le pertinenze, il limite massimo di 5mila euro per il costo della trasformazione, al quale si aggiunge un ulteriore importo per l’affrancazione per singola unità abitativa. Il costo che i cittadini interessati dovrebbero pagare per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà e per l’affrancazione dal prezzo massimo di cessione è di gran lunga inferiore al costo che avrebbero dovuto sostenere in base alla legge precedente.
Si ricorda che per quanto riguarda il piano di zona n. 2 di “Tivoli Terme”, il cui avvio delle procedure è stato reso possibile in esito alle concluse attività di delocalizzazione del vincolo di uso civico, sono esclusi dai procedimenti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone massimo di locazione, gli immobili edificati dall’Ex Cooperativa Conti, che seguiranno un diverso iter finalizzato alla loro valorizzazione.
Maggiori informazioni e dettagli, e i moduli necessari per avviare la procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e contestualmente svincolare il prezzo massimo di cessione, sono disponibili nelle seguenti sezioni allegati e modulistica.