Attestazione di regolare soggiorno cittadini UE

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Il cittadino dell'Unione Europea, o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la dichiarazione di residenza e, al contempo, può chiedere l'attestato di regolare soggiorno.


A chi è rivolto

Secondo l'art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di regolare soggiorno se:

  • è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. Occorre presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
  • dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti,   per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
  • è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi dei primi 2 punti. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)

Se ha ottenuto l'attestazione di regolare soggiorno per lavoro e al momento non sta lavorando, il cittadino dell'Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
  • è  in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata  dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno  nel  territorio  nazionale  ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso una dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Come fare

Per il rilascio dell’attestato di regolare soggiorno occorre presentare il modulo di richiesta scaricabile nella sezione Modulistica a fine pagina.

Cosa serve

Documenti da presentare:

  • passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
  • eventuale precedente permesso di soggiorno, o attestazione di diritto di soggiorno rilasciata da altro comune;
  • se non in possesso dell'attestazione suddetta rilasciata da altro comune, il cittadino dell'Unione deve portare con sé il contratto di lavoro registrato all'INPS o al Centro per l'Impiego o le ultime 3 buste paga, oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia;
  • se non soggiornante in Italia per motivi di lavoro, occorre presentare l'assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Cosa si ottiene

Si ottiene il rilascio dell'attestato di regolare soggiorno.

Tempi e scadenze

L’attestato viene rilasciato entro 30 giorni dalla domanda.

Quanto costa

Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui:

  • una da apporre sul modulo di domanda;
  • una da apporre sull’attestazione.

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Procedure collegate all'esito

Per la richiesta e il rilascio di certificati: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Ufficio Anagrafe - Sede Centrale Tivoli
Piazza del Governo 1, 00019 Tivoli
Telefono: 0774/453212 - 0774453207
email: e.mancini@comune.tivoli.rm.it
Pec: anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it

Ulteriori informazioni

Responsabile del servizio
Dott.ssa Ester Caterina Mancini

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore 1 - Amministrativo

Indirizzo: piazza del Governo 1

Documenti

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