Secondo l'art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di regolare soggiorno se:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. Occorre presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
- è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi dei primi 2 punti. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)
Se ha ottenuto l'attestazione di regolare soggiorno per lavoro e al momento non sta lavorando, il cittadino dell'Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso una dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.