Attestazione di soggiorno permanente cittadini UE

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Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto, nel periodo suddetto, la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria.


A chi è rivolto

Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto, nel periodo suddetto, la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria.

Anche il familiare extracomunitario (il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni) di un cittadino dell'Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente in Italia se vi ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni insieme al cittadino dell'Unione.

Se è assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, oppure  per un periodo superiore a causa dell'assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell'Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.

Se, invece, rimane assente dall'Italia per un periodo superiore a due anniperde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente.

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.

Come fare

Per il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente occorre presentare il modulo di richiesta presente a fine pagina nella sezione Modulistica.

Cosa serve

In fase di allestimento

  • In fase di allestimento

Cosa si ottiene

Si ottiene il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente

Tempi e scadenze

L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda.

Quanto costa

Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui: una da apporre sul modulo di domanda e una da apporre sull'attestazione.

Accedi al servizio

Procedure collegate all'esito

Per la richiesta e il rilascio di certificati: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Ufficio Anagrafe - Sede Centrale Tivoli
Piazza del Governo 1, 00019 Tivoli
Telefono: 0774/453212 - 0774453207
email: e.mancini@comune.tivoli.rm.it
Pec: anagrafe@pec.comune.tivoli.rm.it

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 6.2.2007, n. 30
  • Circolare Ministero dell'Interno n. 39 del 18.7.2007

Responsabile del servizio
Dott.ssa Ester Caterina Mancini

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore 1 - Amministrativo

Email: ufficioanagrafe@comune.tivoli.rm.it

Telefono: 0774 453271

Documenti

Argomenti:

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