Cambio di residenza o abitazione, rimpatrio dall’estero
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Servizio attivo
La residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora. Ciò significa che la residenza indica quel luogo nel quale l’individuo vive con una certa stabilità e nel quale ha l’intenzione di stabilire la propria abitazione.
Per cambio di residenza si intende il trasferimento a Tivoli con provenienza da un altro comune o dall’estero e relativa iscrizione anagrafica.
Per cambio di abitazione si intende, per chi è già residente a Tivoli, il trasferimento ad un altro indirizzo sempre all’interno del territorio comunale.
A chi è rivolto
Cambio di Residenza
Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere rese dall'interessato maggiorenne o da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. In caso di cambio di residenza di minore i responsabili sono i genitori, gli affidatari, i tutori.
Cambio di abitazione
Cittadini maggiorenni che già risiedono a Tivoli che vogliono effettuare un cambiamento di abitazione nell'ambito del territorio comunale. Qualora il cambio di abitazione riguardi un intero nucleo familiare è sufficiente la presenza di un componente maggiorenne della famiglia anagrafica.
Rimpatrio
Il cittadino italiano proveniente dall'estero che intenda stabilirsi a Tivoli, dovrà presentare la dichiarazione anagrafica all'Ufficio di Anagrafe del Comune (anche se diverso da quello di iscrizione Aire) e dichiarare l’indirizzo presso il quale intende assumere la residenza. Il cittadino verrà cancellato dall’Aire e iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Apr) del Comune di Tivoli, a decorrere dal giorno in cui la persona legittimata si è presentata all’Ufficiale d’anagrafe per la dichiarazione di rimpatrio. Nel caso di trasferimento di interi nuclei familiari, la richiesta può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti, purché maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
Come fare
La dichiarazione del cambio di residenza o abitazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione.
La richiesta può essere effettuata direttamente sul portale ANPR:
https://www.anagrafenazionale.interno.it/.
In alternativa è necessario compilare la dichiarazione di residenza su modello ministeriale, scaricabile nella sezione Modulistica a fine pagina.
La dichiarazione compilata, sottoscritta e completa degli allegati richiesti può essere presentata:
- a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.tivoli.rm.it;
- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Tivoli, piazza del Governo, n. 1, 00019 Tivoli (Roma);
- mediante consegna a mano presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Tivoli Centro (apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00), Villa Adriana (il giovedì dalle ore 09 alle ore 12.00) e Tivoli Terme (il martedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00).
L’invio per via telematica può essere effettuato ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma autografa;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o cartacea, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica o posta certificata del richiedente.
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e del documento di identità, sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica ordinaria.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza.
Il richiedente deve compilare la dichiarazione per sé e per le persone nei confronti delle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve inoltre allegare la documentazione indicata nell’Allegato A, scaricabile nella sezione Modulistica a fine pagina.
Il cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea deve inoltre allegare la documentazione indicata nell’Allegato B, scaricabile nella sezione Modulistica a fine pagina.
Cosa serve
Alla dichiarazione deve essere allegato:
- copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
- Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve inoltre allegare la documentazione indicata nell’Allegato A, scaricabile nella sezione Documenti a fine pagina.
- Il cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea deve inoltre allegare la documentazione indicata nell’Allegato B, scaricabile nella sezione Modulistica a fine pagina.
Cosa si ottiene
Si ottiene il cambio di residenza, di abitazione o il rimpatrio.
Tempi e scadenze
Tempi per l'iscrizione anagrafica
L’iscrizione anagrafica è immediata qualora il cittadino si presenti personalmente munito di tutta la documentazione necessaria, oppure avviene entro due giorni lavorativi dal ricevimento, se la dichiarazione viene trasmessa per posta ordinaria o via telematica. La residenza anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della richiesta da parte del cittadino.
Tempi di verifica dei requisiti per l’iscrizione anagrafica
Entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal Comune di provenienza.
Quanto costa
Gratuito
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Procedure collegate all'esito
In fase di allestimento
Casi particolari
Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza, fosse già residente un’altra famiglia, è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne, dichiari di essere a conoscenza del nuovo ingresso.
In mancanza di questa condizione la pratica sarà respinta per carenza di un elemento essenziale.
La dichiarazione di conoscenza può essere resa:
- di persona;
- compilando l’apposito campo nel modello unico ministeriale di dichiarazione, allegando una fotocopia (fronte - retro) del documento di identità del dichiarante.
I cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire), che chiedono l’iscrizione anagrafica dovranno esibire il passaporto o altro documento equipollente, specificando in quale Comune italiano sono iscritti Aire.
Gli appartenenti a comunità laiche o religiose dovranno presentare la dichiarazione del capo della convivenza nella quale si confermi la nuova residenza del richiedente nella collettività.
Ulteriori informazioni
Ricorso
Nel caso di diniego di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al Prefetto di Roma nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’ufficiale di anagrafe.
Avvertenze importanti
I cittadini nati all'estero dovranno dichiarare il Comune italiano nel quale è stato trascritto il loro atto di nascita.
Il procedimento di cambio di residenza prevede l'aggiornamento della scheda elettorale e dell'indirizzo sul libretto di circolazione di veicoli intestati.
Dal 2 febbraio 2013 l’indirizzo di residenza sulla patente di guida non deve essere più aggiornato.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
Riferimenti normativi
- Regolamento sui Procedimenti Amministrativi ed Accesso agli Atti, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22.04.2015
- Circolare 9 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l'attuazione dell'art.5 del Decreto-legge 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge 35 del 4 aprile 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
- Decreto legge 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge 35 del 4 aprile 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
- Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.