Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:
- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.
La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Modalità di richiesta
I coniugi che intendano procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento, muniti del proprio documento di identità in corso di validità e della dichiarazione di separazione/divorzio compilata da ciascuna delle parti. Il modulo della dichiarazione è scaricabile fine pagina nella sezione Modulistica.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
oppure
- residenza di uno dei coniugi.