Descrizione
Con D.G.R. 3 dicembre 2024, n. 1038, “Approvazione "Vincolo Idrogeologico - Direttive 2024 sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98", e "Linee guida 2024 sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell'ambito delle competenze regionali". Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 920/2022”, è stata revocata la D.G.R. 920/2022 e approvate nuove Direttive e Linee guida per le modalità di presentazione delle istanze, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, artt. 20 e 21, nelle aree gravate da vincolo idrogeologico.
Lo Sportello Unico Edilizia svolge le competenze in materia di Vincolo Idrogeologico conferite al Comune con Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998 e D.G.R. n. 1038 del 3 dicembre 2024, nonché riceve le richieste e promuove le autorizzazioni di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale. La documentazione relativa ed i moduli sono visionabili a fine pagina.
La richiesta di rilascio di Nulla Osta va presentata in caso di interventi ricadenti nelle aree perimetrate ai sensi del R.D. 3267/23, ubicate all’interno del territorio del Comune di Tivoli, reperibili al seguente indirizzo:
https://geoportale.regione.lazio.it/cartografia/files/Vincolo_Idrogeologico/CFS_Roma_1/Tivoli/
La presenza del vincolo impone ai proprietari l’obbligo di ottenere, prima della realizzazione dell’intervento, il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio nei seguenti casi:
• Nuovi interventi ricompresi nell’attività edilizia libera o soggetti a CILA, SCIA, permesso di costruire, ecc.
• Interventi già realizzati ed oggetto di condono edilizio (ex Legge n. 47/1985, ex Legge 724/1994, ex Legge 326/2003) (il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo edilizio di condono)
• Interventi già realizzati ed oggetto di accertamento di conformità (artt. 36, 36-bis e 37 del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i.) (il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ovvero propedeutico ad altro titolo abilitativo in sanatoria)
In caso di interventi soggetti anche all’autorizzazione paesaggistica e/o ad un titolo abilitativo urbanistico, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al Comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai fini urbanistici e/o paesaggistici.
Hanno diritto alla presentazione della richiesta di autorizzazione o alla presentazione di apposita dichiarazione i seguenti soggetti:
• Proprietario
• Possessore, con obbligo di specificazione del titolo che legittima il possesso assieme al consenso scritto da parte del proprietario
• Legale rappresentante (precisando il titolo per cui è legittimato alla richiesta del Nulla Osta)
Il Nulla Osta relativo ad interventi che interessino immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela inserite nella pianificazione di bacino relativa all’assetto idrogeologico, è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, laddove prevista. Per la verifica degli interventi consentiti in tali aree si rimanda alle norme di attuazione dei Piani stralcio di bacino vigenti, raggiungibili al seguente link: https://aubac.it/piani-di-bacino#documenti-di-piano
Nel caso di esecuzione di opere che contemplino più competenze (es. realizzazione di una discarica con relativa realizzazione di edifici ad uso ufficio) il Nulla Osta dovrà essere rilasciato dall’ente gerarchicamente superiore (nel caso del suddetto esempio, la Regione).
In caso di movimenti di terra già effettuati (condono edilizio o accertamento di conformità) il rilascio del Nulla Osta al vincolo idrogeologico compete all’ente cui è attribuita o delegata la funzione amministrativa sull’opera soggetta a sanatoria (ad es. sopraelevazione, ampliamento, ecc.), secondo la ripartizione operata dalla L.R. n. 53/1998 con gli articoli 8 (comma 2, lettera d), 9 (comma 1, lettera g) e 10 (comma 1, lettera b). In tal senso, ad esempio, un’opera soggetta a sanatoria edilizia sarà di competenza comunale, solo quando la sua realizzazione non abbia comportato movimentazione di terra.
La durata massima dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione unica, ecc.), eventualmente prorogabile, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l’ente competente non si pronunci. La durata si riferisce all’inizio dei lavori, e la validità del nulla osta si protrae sino al compimento dei lavori stessi, secondo i progetti assentiti.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 12 aprile 2019 n. 6, all’istanza dovrà sempre essere allegata la lettera di affidamento dell’incarico (ad ogni professionista incaricato) sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Inoltre, ai sensi dell’art. 4 della medesima Legge Regionale, ai fini del rilascio del Nulla Osta, occorrerà trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello adottato con D.G.R. 28 gennaio 2020, n. 22 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento.
La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione.
Istruzioni operative e modalità di invio:
Consultare la D.G.R. n. 1038 del 3 dicembre 2024 e, in particolare, gli Elenchi 1 e 2 dell’Allegato 1, individuando in quale elenco ricade l’intervento per il quale si presenta l’istanza e la relativa procedura (art. 20 oppure art. 21 R.D. 1126/26).
VINCOLO IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA COMUNALE
Se l’intervento ricade nell’Elenco 2 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 1038/2024, la competenza per il rilascio del N.O. idrogeologico è delegata al Comune.
Le domande di competenza dell’Amministrazione comunale dovranno essere presentate in formato telematico ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e della D.G.C. n. 275 del 31/12/2022 mediante il portale accessibile all’indirizzo https://www.tivoli.cportal.it/
(modulistica a fondo pagina per domande ai sensi dell’art. 20 o 21 del R.D. 1126/26)
Interventi di competenza COMUNALE
EX ART. 20 R.D. 1126/1926
• Provvedimenti relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari (si applicano le prescrizioni previste dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)
• Tralicci e linee per comunicazione telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kV
• Muri di sostegno inferiori a 100 centimetri
• Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri
• Interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante
• Ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie
• Messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari
• Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente
• Realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica
• Impianti solari fotovoltaici con una potenza inferiore o uguale a 200 kWp, in assenza di area boscata
• Impianti eolici con potenza inferiore o uguale a 60 kW, in assenza di area boscata
• Opere di cui all’art. 131 del Titolo VI del Regolamento Regionale n. 7 del 18 Aprile 2005, ad esclusione degli interventi specificati negli Elenchi 1 e 2 della D.G.R. Lazio n. 1038/2024, che sono soggetti alle procedure dell’art. 21 del R.D. 1126/26
• Interventi specificati nell’elenco 2 della D.G.R. Lazio n. 1038/2024, che sono soggetti alle procedure dell’art. 21 del R.D. 1126/26, ma che hanno finalità agro-silvo-pastorali e non comportano movimento terra
EX ART. 21 R.D. 1126/1926
• Acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture
• Impianto solare fotovoltaico con una potenza inferiore o uguale a 200 kWp in presenza di area boscata
• Impianto a biomassa con una potenza inferiore o uguale a 200 kWp
• Impianti mini idroelettrici con potenza inferiore o uguale a 100 kW
• Altre opere di difficile classificazione che interessano una superficie < 5000 mq o che prevedono un volume di scavo < 2500 mc
Per quanto riguarda le attività consentite nei terreni boscati e non boscati sottoposti a Vincolo Idrogeologico si rimanda al REGOLAMENTO REGIONALE Lazio 18 aprile 2005, n. 7 di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
Come riferimento per verificare se una area possa essere classificata boscata si può eseguire la lettura integrata
del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - Tavola B - Boschi:
https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:boschi
con la Carta Forestale su base tipologica:
https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:tipi_forestali2
con la cartografia delle Formazioni naturali e seminaturali:
https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:formazioni_naturali_e_seminaturali
VINCOLO IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE
Le domande per interventi che non rientrano tra quelli di competenza comunale descritte sopra che sono, pertanto, di competenza di Regione Lazio (art. 9 della Legge Regionale 53/1998) e Città metropolitana di Roma Capitale (Elenco 1 dell’Allegato 1, della D.G.R. n. 1038/2024), dovranno essere trasmesse tramite PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it con le modalità e modulistica riportate rispettivamente agli indirizzi:
CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE
https://geologico.cittametropolitanaroma.it/vincolo-idrogeologico
Per le opere di difficile classificazione, si farà riferimento alla superficie e volume interessato dall’intervento, che rientrano nella competenza regionale quando la Superficie ≥ 30.000 mq o il Volume di scavo ≥ 15.000 mc, e nella competenza provinciale quando la Superficie < 30.000 mq e ≥ 5.000 mq o il Volume di scavo < 15.000 mc e ≥ 2.500 mc (l’istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico dovrà essere trasmessa, ai sensi dell’art. 21 del R.D. 1126/26).
Per “volume di scavo” si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto in rilevato nell’ambito dell’area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto, senza computare l’eventuale ritombamento. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall’area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti “volume di scavo” e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.
Modalità di presentazione delle osservazioni:
Eventuali osservazioni agli atti pubblicati sull’Albo Pretorio dovranno pervenire al Comune di Tivoli entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, secondo una delle seguenti modalità:
• mediante presentazione presso l’Ufficio U.R.P. del Comune di Tivoli sito in Piazza del Governo n. 1 (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00);
• mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Tivoli, Piazza del Governo n. 1, 00019 Tivoli (RM);
• mediante invio di PEC all’indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it
Diritti d'istruttoria di urbanistica, edilizia privata | link | ||||||||||||||||
Pagamento tramite PagoPa | link |
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R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 | link | ||||||||||||||||
R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 | link | ||||||||||||||||
Legge num. 53 del 11 dicembre 1998 | link | ||||||||||||||||
DGR n. 1038 del 3 dicembre 2024 | link | ||||||||||||||||
LR 39/2002 | link | ||||||||||||||||
RR 7/2005 | link | ||||||||||||||||
D.g.c. n. 275 del 31/12/2021 | link | ||||||||||||||||
DGC n. 275 del 31.12.2021 Allegato | link | ||||||||||||||||
Determina n. 693 del 2025 | link | ||||||||||||||||
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